Una corretta manutenzione ed efficienza dell’impianto termico consente di ridurre sensibilmente i consumi e i costi: la spesa sostenuta per riscaldare e per produrre acqua calda sanitaria corrisponde infatti a circa l’80% dell’energia totale che consumiamo ogni anno nelle nostre case. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato già da qualche anno una guida per la corretta gestione degli impianti per il riscaldamento e il raffrescamento, per chiarire gli adempimenti previsti dalla legge nazionale. La guida, predisposta da ENEA, è stata stilata in collaborazione con Adiconsum, Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori, Unione consumatori e il Salvagente.

Con un comunicato del 6 ottobre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica rende noto che è stato siglato il Decreto n.383, che recepisce le indicazioni contenute nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, per definire i “nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale”. 

Vediamo insieme alcuni punti chiave, ma ricordiamo a tutti gli utenti di consultare la normativa vigente in vigore al momento della manutenzione e di rivolgersi sempre a un tecnico specializzato.

Cosa si intende un impianto termico?

Con impianto termico si intendono tutti gli impianti per il solo riscaldamento ambientale, per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria, o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria, se al servizio di più utenze, e tutti gli impianti per il raffrescamento estivo.

In questo articolo ci occuperemo di impianti termici di riscaldamento domestico, che quindi comprendono generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa o energia elettrica: caldaie, condizionatori, pompe di calore, stufe, caminetti, apparecchi ad energia radiante la cui potenza complessiva è maggiore o uguale a 5 kW, etc.

Non sono, invece, considerati impianti termici i singoli scaldabagni, i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria al servizio di una sola unità immobiliare, gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, e neppure i condizionatori da finestra.

Chi è responsabile della manutenzione dell’impianto?

Il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto, o l’inquilino in caso di contratti di locazione. Nel caso di impianti centralizzati, invece, il responsabile è l’amministratore di condominio. 

In caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche (aziende, uffici, etc.),, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato. Queste figure possono, a loro volta, delegare ad un “terzo responsabile”, come il tecnico di una impresa specializzata in impianti termici, che deve ricevere formalmente l’incarico secondo i termini previsti dalla legge.

La delega ad un “terzo responsabile”, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui i generatori non siano installati in locale apposito.

Quando occuparsi della manutenzione dell’impianto?

Occorre differenziare qui tra manutenzione e controllo di efficienza energetica.

La manutenzione è necessaria per preservare nel tempo le prestazioni e garantire la sicurezza degli apparecchi e dei componenti, e anche per contenere i consumi di energia, e deve essere eseguita esclusivamente da imprese abilitate.

Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata dalla normativa (che, per alcuni apparecchi, è fino a 4 anni). 

Le tempistiche per cui si rende necessaria la manutenzione di ciascun apparecchio, invece, sono riportate dai produttori nei libretti d’istruzione o nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto, e deve essere rispettata.

Quindi, se le operazioni di manutenzione sono più frequenti di quanto previsto, non è sempre obbligatorio eseguire il controllo di efficienza energetica. 

In ogni caso, al termine delle operazioni di manutenzione o di controllo dell’efficienza energetica, il tecnico dovrà poi definire e dichiarare in forma scritta al responsabile o al committente quali sono le operazioni di cui necessita l’impianto e ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione, di compilare il libretto di impianto e sottoscrivere tre copie del Rapporto di controllo di efficienza Energetica (una per il manutentore stesso, una per il responsabile dell’impianto da allegare al libretto, una da inviare a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni).

Controllo dell’efficienza energetica e manutenzione straordinaria

Oltre alla tempistica indicata dalla normativa, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato anche in caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore, o nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Quando accendere gli impianti?

Anche se il freddo ci può cogliere impreparati, l’accensione degli impianti di riscaldamento è consentita in un periodo (mensile e giornaliero) ben definito, che varia secondo le 6 zone climatiche in cui il nostro Paese è diviso, dalla più calda alla più fredda.

Fuori tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche straordinarie e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Inoltre, il Provvedimento del MITE ha previsto:

  • la riduzione di un’ora al giorno dei tempi di accensione degli impianti;
  • una diminuzione del periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

Qual è la temperatura consigliata?

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:

  • 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
  • 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Il Decreto n. 383 del 6 ottobre 2022 ha previsto infatti anche una riduzione dei valori di temperatura di 1°C (Art. 1, comma 7) rispetto alla normativa precedente.

Regolare correttamente la temperatura ambiente sul termostato o cronotermostato è molto importante, perché per ogni grado centigrado in più i consumi possono aumentare fino al 10%. Quindi, in inverno, suggeriamo di non impostare più di 18-19°C di giorno e 16°C di notte. 

In caso voleste sostituire il termostato o il cronotermostato, per una più precisa regolazione della temperatura, vi rimandiamo ai nostri articoli dedicati:

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