Finalmente è stato rilasciato il testo definitivo del DL Rilancio, contenente il cosiddetto Superbonus 110%, di cui si è tanto discusso.

Il testo della legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 di sabato 18 luglio come “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Questo decreto è il terzo provvedimento del Governo dopo il Cura Italia e il DL Liquidità, approvato alla Camera il 9 luglio scorso, e ora promosso anche al Senato.

Questo articolo cercherà di sintetizzare e rendere il più possibile comprensibili le principali novità del decreto, ma vi consigliamo comunque di rivolgervi a un tecnico qualificato, data la complessità degli argomenti trattati. 

In particolare, ci occuperemo gli Artt. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e delle modifiche apportate in Senato, riguardanti rispettivamente gli incentivi per l’efficienza energetica, il sisma bonus, il fotovoltaico e le opzioni offerte per la cessione o sconto da portare in detrazione fiscale.

Art. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico

Questo articolo elenca le tipologie di fabbricato sul quale possono essere effettuati lavori di riqualificazione energetica e gli interventi che ricadono nelle diverse tipologie di detrazione. Per ottenere la detrazione al 110% è necessario che la somma degli interventi comporti un miglioramento di efficienza energetica pari ad almeno 2 classi (es. da D a B).

Fabbricati principalmente interessati:

  • edifici esistenti 
  • singole unità immobiliari esistenti (es. villette e/o appartamenti)
  • le parti comuni dei condomini
  • seconde case unifamiliari 
  • villette a schiera 
  • istituti autonomi case popolari (IACP) 
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa 
  • organizzazioni no profit 
  • enti del terzo settore e associazioni sportive 

Tipologie di intervento principali, vincolate ai coefficienti energetici richiesti e indicati dall’allegato B:

  • interventi di riqualificazione energetica su muratura, copertura (tetti) e pavimenti, che delimitano il volume riscaldato (quindi, sono esclusi garage, casseri e dependance non riscaldati) 
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria 

Tipologie di impianto ammesse, con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento delegato:

  • caldaie a condensazione 
  • sistemi a pompa di calore
  • sistemi ibridi (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici)
  • pannelli solari termici
  • impianti geotermici
  • impianti di microgenerazione
  • impianti a biomassa (solo per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione)

Ricordiamo, tuttavia, che tutti gli interventi di efficientamento energetico (es. pompa di calore, caldaia, solare termico) che non permettono il salto di due classi dell’edificio beneficiano comunque del il “vecchio” Ecobonus al 65% o 50%. 

Tipologia di interventi accessori che, se effettuati insieme a quelli precedenti, beneficiano del Superbonus: 

  • sostituzione di infissi e finestre
  • schermature solari esterne (es. tende da sole)

Soggetti che possono richiedere la detrazione:

  • persone fisiche proprietarie dell’immobile o aventi diritto (es. affittuari)
  • imprese o attività che sostengono le spese dell’intervento, proprietarie o aventi diritto, ma solo sull’immobile adibito ad abitazione principale

Tutti gli interventi effettuati dovranno essere asseverati da un tecnico abilitato e comunicati all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Le spese che possono essere portate in detrazione comprendono anche quelle sostenute per la progettazione e per le prestazioni professionali richieste. 

Art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

I contribuenti possono recuperare 110% delle spese asseverate da dividere e ripartire in cinque quote annuali, detraendolo dalle tasse (IRPEF), oppure beneficiare di:

  • Sconto in fattura: il committente può cedere il suo credito d’imposta all’impresa che effettua i lavori, ottenendo uno sconto in fattura fino al 100%, sempre nei limiti di spesa previsti dalla normativa. L’impresa a sua volta può decidere di cedere il credito a soggetti terzi, come banche e istituti di credito, e ottenere liquidità in un’unica soluzione.​
  • Cessione del credito: il committente o l’impresa possono cedere il proprio credito d’imposta a soggetti terzi e ottenere liquidità in un’unica soluzione.​

Inoltre, è prevista la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori (SAL) in relazione alla singola fattura emessa. 

I limiti del Superbonus

La normativa è piuttosto complessa e, nonostante rappresenti una buona opportunità per rinnovare, è bene prestare attenzione ad alcuni aspetti.

  • Per rendere esecutivo quanto scritto sopra, occorrerà aspettare un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che definirà le modalità attuative specifiche.
  • Non tutte le tipologie di soggetti e/o edifici potranno beneficiare delle detrazioni
  • Sono stati stabiliti dei limiti massimi di detrazione fiscale totale e limiti anche in base alle singole tipologie di intervento
  • Se un intervento analogo è stato eseguito da meno di 10 anni, non beneficia delle detrazioni fiscali (es. se ho usufruito di un’agevolazione per migliorare l’efficientamento energetico 9 anni fa, devo aspettare almeno un altro anno per beneficiare del Superbonus)
  • I cittadini con un reddito medio-basso, i piccoli artigiani e le piccole imprese possono entrare nel meccanismo solo con l’appoggio delle banche e degli istituti di credito, perché tutto ciò che non viene portato in detrazione entro i 5 anni, viene “perso”.

Il contributo di Assotermica alla stesura del DL Rilancio

Assotermica, l’associazione di cui IMIT fa parte, ha contribuito attivamente alla stesura del decreto. L’Associazione vede il Superbonus come il riconoscimento del ruolo strategico del settore delle costruzioni, dato che anche in passato è stato anticipatore di una ripresa economica dopo momenti di forte crisi. Il settore in Italia è altamente frammentato e costituito da numerosissime imprese di ogni dimensione che, più di tante altre in Italia e in Europa, hanno sofferto una crisi senza precedenti prima e durante il periodo di lockdown.

Assotermica ha rimarcato più volte questi concetti e, una volta varato dal Consiglio dei Ministri lo schema di base, ha lavorato in Parlamento per ampliare il ventaglio dei potenziali beneficiari (come l’estensione delle detrazioni alle seconde case) o per garantire la neutralità tecnologica (come l’inclusione delle caldaie a condensazione negli edifici unifamiliari e nelle villette a schiera, così come del solare termico).

Infine, ha fatto esperienza delle criticità del passato per proporre alcune semplificazioni all’Art. 121 sulla cessione del credito o sconto del corrispettivo, con particolare riferimento alla possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori, in relazione alla singola fattura emessa.

Il lavoro di Assotermica per il Superbonus 110% sta proseguendo anche in questa fase successiva alla pubblicazione della legge, lavorando attivamente anche ai decreti attuativi che dovranno essere adottati dal MiSE entro poche settimane.

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